Art. 3.
(Modifica all'articolo 427 del codice
di procedura penale).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

      «3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro a favore della cassa delle ammende».